Art. 1.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

      «La legge stabilisce i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, nelle elezioni locali e nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte degli stranieri e degli apolidi residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana».